Secondo la Costituzione repubblicana, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, l'Italia è «una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1). Strumenti ed espressione di tale sovranità non sono soltanto la partecipazione alle elezioni e ai referendum, ma anche la possibilità di un'iniziativa legislativa (mediante presentazione di un progetto di legge redatto per articoli da parte di almeno 50 000 cittadini aventi diritto di voto), della presentazione di petizioni, e soprattutto l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione.
Massimo soggetto costituzionale è lo Stato, i cui organi sono: il Parlamento, il presidente della Repubblica, il governo. Il Parlamento
è a struttura bicamerale e si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, i cui membri sono eletti per cinque anni a suffragio universale diretto per quanto riguarda la Camera (che attualmente consta di 630 membri) e su base regionale per il Senato (attualmente 315 membri elettivi), rispettivamente dai cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 e i 25 anni di età.
Sono eleggibili a deputati e senatori i cittadini italiani che abbiano compiuto i 25 e i 40 anni d'età. Sono senatori di diritto a vita (salvo rinunzia) gli ex presidenti della Repubblica, più cinque cittadini «che hanno illustrato la patria per attissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (art. 59), nominati dal presidente della Repubblica.
Prerogativa del Parlamento è la funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere, ma spettano a esso altri poteri, come il controllo dell'attività del governo mediante concessione о rimozione della fiducia, la deliberazione dello stato di guerra, l'approvazione dei bilanci, la ratifica di trattati intemazionali. Il Parlamento.in seduta comune dei suoi membri, elegge il presidente della Repubblica, a maggioranza di due terzi dell'assemblea. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dai rispettivi Consigli regionali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze
Per quanto riguarda i rapporti economici e politici, la Costituzione stabilisce il diritto del lavoratore a una retribuzione «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», la parità di diritti della donna lavoratrice, le provvidenze e l'assistenza sociale a favore dei cittadini inabili al lavoro, la libertà di organizzazione sindacale e il diritto allo sciopero.
La proprietà è pubblica о privata. Sancisce infine la libertà, la segretezza e l'uguaglianza del voto, il cui esercizio è considerato dovere civico, e che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale» (art. 49).
«E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»; «i membri e i discendenti di casa Savoia non
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sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici», vietando ai discendentìi maschi l'accesso e il soggiorno sul territorio nazionale; «i titoli nobiliari non sono riconosciuti». |